Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
CAPO V
- Effetti
Art. 56
- Esito del referendum
1. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli elettori che vi hanno partecipato.
2. Nelle ipotesi di cui agli articoli 47 e 48, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul b.u.r.t. dell’esito del referendum, il Consiglio regionale dedica un’apposita seduta alla discussione della questione sottoposta a referendum consultivo.
3. Alla seduta di cui al comma 2 sono invitati i promotori del referendum.
4. Nel caso del referendum consultivo di cui all’articolo 47, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora assuma determinazioni contrarie all’esito del referendum, le motiva espressamente e ne dà comunicazione ai delegati.
5. Nel caso del referendum consultivo di cui all’articolo 48, se nella votazione sono raggiunte le maggioranze previste all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza, qualora assumano determinazioni contrarie all’esito del referendum, le motivano espressamente e ne danno comunicazione ai delegati.
Art. 57
- Concorrenza di proposte
1. Il Consiglio regionale decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge presentate dopo la verifica di regolarità delle firme di cui all’articolo 33 e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.