Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
CAPO IV
- Indizione e svolgimento
Art. 54
- Rinvio
1. Per la disciplina dell’indizione del referendum consultivo e per lo svolgimento di esso, si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disposto in questo capo, le disposizioni di cui al titolo III, capo IV della presente legge.
Art. 55
- Lista aggiunta
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo come definito dall’articolo 45, i comuni toscani istituiscono apposita lista elettorale aggiunta, ulteriore rispetto a quella prevista dal
d.lgs. 197/1996 .

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato attivo dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea, i riferimenti del
d.lgs. 197/1996 alla elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si intendono estesi alla partecipazione ai referendum consultivi previsti dallo statuto regionale.

3. Eccettuati i cittadini comunitari iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al
d.lgs. 197/1996 , gli aventi diritto presentano domanda di iscrizione alla lista aggiunta di cui al comma 1 specificando l’attuale residenza nonché quella nei cinque anni antecedenti la richiesta.

4. Alla lista elettorale aggiunta di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni
del d.lgs. 196/1997 :

a) articolo 1, comma 2, lettera a), intendendosi aggiunte le parole “o la propria condizione di apolide”;
b) articolo 1, comma 2, lettere c) e d), e comma 3;
c) articolo 1, comma 4, intendendosi omesse le parole “stato membro dell’Unione”;
d) articolo 2, commi 1 e 2;
e) articolo 2, comma 3, lettera a), intendendosi omesse le parole “dell’Unione” intendendosi aggiunte dopo la parola “cittadini” le parole “e apolidi”;
f) articolo 2, comma 3, lettera b);
g) articolo 3, comma 1, intendendosi “ partecipazione ai referendum previsti dallo statuto regionale” al posto delle parole “elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale”;
h) articolo 3, comma 2, intendendosi omesse le parole “del cittadino dell’Unione”;
i) articolo 4, comma 1, intendendosi “gli aventi diritto” invece delle parole “i cittadini dell’Unione”.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.