Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
CAPO I
- Disposizioni comuni
Art. 45
- Diritto di partecipazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum consultivi:
a) tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
b) i cittadini degli stati membri dell’Unione europea iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al
decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza);

c) i cittadini stranieri e gli apolidi in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
1) residenza in un comune della Regione da almeno cinque anni antecedenti alla data della consultazione referendaria;
2) titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) da ultimo modificato dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
2. Lo straniero od apolide residente esercitano il diritto di voto in presenza dei requisiti di cui al comma 1 e in assenza delle condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano dall’elettorato di cui al
d.p.r. 223/1967 .

Art. 46
- Limiti di ammissibilità
1. Non sono sottoposti a referendum consultivo:
a) quesiti relativi agli oggetti e alle materie di cui all’articolo 20, comma 1;
b) quesiti in materia di nomine e designazioni;
c) quesiti relativi a questioni già sottoposte a dibattito pubblico regionale ai sensi della legge regionale in materia di partecipazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del dibattito pubblico.
2. Non possono svolgersi contestualmente referendum abrogativi e consultivi inerenti lo stesso oggetto. Conseguentemente il referendum presentato per secondo è inammissibile.
3. Le questioni già sottoposte a referendum abrogativo non possono essere oggetto di referendum consultivo nel corso della stessa legislatura o comunque prima che siano trascorsi tre anni dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.
4. Le questioni inerenti lo stesso oggetto già sottoposte a referendum consultivo non possono essere oggetto di referendum abrogativo prima che siano trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione dell’esito del referendum.
5. L’iniziativa referendaria non può essere presentata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.