Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
TITOLO I
- Disposizioni generali
CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina:
a) il referendum eventuale sulle leggi di approvazione o di modifica dello Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123, terzo comma, della Costituzione ;
b) la richiesta, l’indizione, i limiti di ammissibilità, lo svolgimento e gli effetti del referendum abrogativo, consultivo, sulla istituzione di nuovi comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione degli articoli 75, 76, 77 e 78 dello Statuto.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
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