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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 27
- Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio
1. Ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, le comunità d’ambito già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , d’intesa tra loro e sulla base dei piani provinciali vigenti, provvedono all’approvazione del piano straordinario per i primi affidamenti del servizio avente i contenuti di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le comunità d’ambito trasmettono la proposta di piano alle province che esprimono un parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza dell’espressione del parere, le comunità d’ambito procedono in ogni caso all’approvazione del piano.
2. Il piano ha i seguenti contenuti:
a) censimento delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti;
b) individuazione, in conformità a quanto previsto dai piani provinciali, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani a livello dei nuovi ambiti, indicando i tempi di realizzazione degli stessi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 25 della l.r. 25/1998 con altra comunità d’ambito, nel caso in cui l’obiettivo non risulti raggiungibile;
c) predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei piani economici e finanziari degli interventi di cui alla lettera b), con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato;
d) indirizzi e prescrizioni per l’organizzazione del servizio.
3. I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul burt.
4. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data della loro pubblicazione e restano in vigore fino all’approvazione dei piani di ambito (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 73.

di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998 da parte delle comunità d’ambito degli ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 . I piani di ambito (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 73.

già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei piani di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.