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Legge regionale 22 novembre 2007, n. 61

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

CAPO I
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 1
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituita dalla seguente:
g) Gestore: il soggetto a cui è affidata dalla comunità di ambito la gestione integrata dei rifiuti intesa come il complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade;
”.
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 25/1998 è abrogata.
3. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 25/1998 è abrogata.
Art. 2
1. Il comma 2 bis dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2 bis. Il piano di cui al comma 1, lettera a), è atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della l.r. 1/2005 e si approva con le procedure di cui al successivo articolo 10.
”.
Art. 3
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/1998, le parole:
“piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 25/1998 dopo le parole: “
all’articolo 10 della l.r. n. 1/2005
” sono inserite le seguenti: “
e si approvano con le procedure di cui agli articoli 12, 12 bis e 12 ter.
”.
Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
Art. 5
- Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 25/1998
1. L'articolo 10 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Procedimento per l’approvazione del piano regionale
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61. Il piano regionale, le modifiche e gli aggiornamenti allo stesso sono approvati, sentite le province, i comuni e le comunità d’ambito, dal Consiglio regionale, secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 1/2005, da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 41. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.).
”.
Art. 6
1. Alla rubrica dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: “
Il piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il piano interprovinciale
”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
c) eventuali proposte alla Regione di perimetrazioni di ATO diverse da quelle definite all’articolo 24;
”.
4. La lettera d1. del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 è abrogata.
5. Alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: “
flussi interni alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
flussi interni all’ambito territoriale di competenza
”.
6. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: “
dall’articolo 12
” sono sostituite dalle seguenti: “
dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter
”.
7. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole: “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
Art. 7
- Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 25/1998
1. L’articolo 12 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l’adozione del piano
1. Le province appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24, comma 1, approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale, con i contenuti di cui all’articolo 11, anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli nei quali si articola il piano regionale dei rifiuti, sentiti i comuni e la comunità d’ambito, secondo il procedimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del titolo II della l.r. 1/2005, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nonché dell’articolo 12 bis.
2. La provincia con il maggior numero di abitanti, compresa nell’ATO, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle province interessate al fine di elaborare una proposta di piano interprovinciale.
3. In caso di approvazione di un nuovo piano regionale dei rifiuti, ovvero di modifiche o aggiornamento dello stesso, la conferenza di cui al comma 2 è convocata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di detto piano.
4. Entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di cui al comma 2, le strutture competenti elaborano una proposta di piano interprovinciale e la trasmettono alle province interessate.
5. Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma 4, gli organi competenti delle province interessate approvano la proposta di piano interprovinciale dei rifiuti e danno mandato ai legali rappresentanti per la stipulazione, nei successivi quindici giorni, di una intesa preliminare sul piano interprovinciale dei rifiuti.
6. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell’intesa di cui al comma 5, ciascuna provincia provvede all’adozione del piano interprovinciale, oggetto di tale intesa. Il piano in tal modo adottato è immediatamente trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione del relativo avviso di adozione sul b.u.r.t., ed è depositato, presso la sede di ciascuna provincia, per sessanta giorni dalla stessa data di pubblicazione.
7. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni di cui al comma 6, tutti possono prendere visione dell’atto e dell’intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla conformità del piano interprovinciale ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti, raccomandando o prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare.
”.
Art. 8
1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
Art. 12 bis - Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti
1. Decorso il termine dei sessanta giorni di cui all’articolo 12, comma 6, la provincia che convoca la conferenza, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, procede, nei successivi quindici giorni, alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa ai fini della conclusione definitiva dell’accordo e dell’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti.
2. L’accordo sul piano interprovinciale dei rifiuti conferma il piano adottato da ciascuna delle province interessate di cui all’articolo 12, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute e del parere della Regione. L’accordo concluso dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all’intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla stipulazione. La ratifica dell’accordo determina l’approvazione definitiva del piano interprovinciale dei rifiuti.
3. La provincia di cui al comma 1 trasmette immediatamente il piano approvato alla Giunta regionale la quale, fatto salvo quanto previsto al comma 4, dispone, entro trenta giorni dal ricevimento, la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul b.u.r.t. .
4. Se la Giunta regionale rileva che il piano approvato, trasmesso per la pubblicazione ai sensi del comma 3, non è conforme alle prescrizioni regionali eventualmente dettate ai sensi dell’articolo 12, comma 7, ne dispone il rinvio alla province interessate, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, per il riesame.
5. Nel caso di rinvio ai sensi del comma 4, le province provvedono, entro i successivi quarantacinque giorni, all'adeguamento e alla nuova trasmissione alla Giunta regionale che, verificata la conformità del piano alle sue prescrizioni, procede alla pubblicazione ai sensi del comma 3.
6. Se le province non adeguano il piano alle prescrizioni regionali ovvero non provvedono alla trasmissione ai sensi del comma 5 nel rispetto dei termini ivi indicati, la Giunta regionale apporta al piano interprovinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle sue prescrizioni e successivamente ne dispone la pubblicazione.
7. Il piano interprovinciale adottato e quello approvato sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 3 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile. Il piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul b.u.r.t.
”.
Art. 9
1. Dopo l’articolo 12 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 12 ter - Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale
1. Qualora sia opportuno, al fine del loro coordinamento, procedere alla variazione contestuale di un altro strumento di pianificazione territoriale oltre ai piani territoriali di coordinamento (PTC) di cui all’articolo 51 della l.r. 1/2005, le province interessate possono promuovere la stipulazione contestuale di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 1/2005.
2. Nel caso di cui al comma 1, il procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti è quello di cui agli articoli 22 e 23 della l.r. 1/2005 ed è contestuale al procedimento di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Nell’ambito dell’intesa di cui all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2005 è stabilito il termine per la conclusione dell’intero procedimento che non è in ogni caso superiore a venti mesi dalla stipulazione dell’intesa.
3. La Regione è soggetto necessario dell’intesa preliminare di cui all’articolo 22, comma 2 della l.r. 1/2005 e dell’accordo di pianificazione sul piano interprovinciale dei rifiuti, al fine di verificare la
conformità di tale piano ai contenuti del piano regionale dei rifiuti e alla normativa vigente in materia di rifiuti.
4. Nell’ambito dell’intesa preliminare di cui al comma 3, la Giunta regionale indica, ove occorra, le modifiche da apportare al piano interprovinciale.
5. A seguito dell’approvazione del piano, la provincia con il maggior numero di abitanti trasmette il piano approvato alla Giunta regionale, la quale dispone la pubblicazione del relativo avviso sul b.u.r.t. Il piano acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.
6. Il piano interprovinciale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 5 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile.
”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 25/1998
1. L’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Effetti del piano regionale
1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge.
2. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005.
3. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 1/2005.
4. I criteri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2005.
5. L'inserimento di un'area nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, determina:
a) un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;
b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.
6. In conseguenza dell’obbligo di cui al comma 5, lettera b), l'utilizzo dell'area inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 9, comma 2 è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla provincia competente per territorio.
7. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all’utilizzo di cui ai commi 5 e 6 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera d) della l.r. 1/2005.
”.
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 25/1998
1. L’articolo 14 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Effetti del piano interprovinciale
1. Il piano interprovinciale ha effetto obbligatorio e vincolante in ogni sua parte e per ciascun intervento in esso previsto per i piani industriali di cui all’articolo 27 e per gli atti di competenza dei comuni.
2. Il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo dei PTC.
3. Le individuazioni, i criteri e le localizzazioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere h), l), o), q) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera b) della l.r. 1/2005. In relazione alle localizzazioni si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 51, comma 3, lettera c) della l.r. 1/2005.
”.
Art. 12
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Nome per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale.
”.
2.Il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 è abrogato.
Art. 13
1. 1. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 le parole: “
dalla Provincia competente per territorio
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 16 dell’articolo 20 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
16 bis. Nei casi di cui al comma 16, accertato lo stato di contaminazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’inserimento del sito nell’elenco degli ambiti da bonificare, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b). L’inserimento del sito in tale elenco comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 5 e 6.
”.
Art. 14
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
1 bis. Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le modalità di cui all’articolo 202, comma 5, del d.lgs. 152/2006.
”.
2. 2. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998 le parole: “
impianti di cui al comma 2
” sono sostituite con dalle seguenti: “
impianti di cui ai commi 1 bis e 2
”.
3. 3. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998 le parole: “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
4. 4. Al comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 25/1998 le parole “
fino a L. 200 per Kg. di rifiuto
”, sono sostituite dalle seguenti: “
fino a 10,33 euro per tonnellata di rifiuto
”.
Art. 15
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. La Regione vigila affinché i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti siano approvati nei tempi e con le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “
dello schema di piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
della proposta di piano interprovinciale
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
3. Le province vigilano, d’intesa tra loro, sull'attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11, 12, 12 bis e 12 ter.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
4. Le province assicurano l’effettiva approvazione da parte delle competenti comunità d’ambito, dei piani industriali disciplinati dall’articolo 27, nei tempi, con le procedure ivi previste e altresì in conformità sia con il piano regionale che con quello interprovinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti comunità d’ambito, la provincia con il maggior numero di abitanti all’interno di ciascun ATO di cui all’articolo 24, provvede, in via sostitutiva, all’esercizio delle relative competenze.
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
5. Le province, d’intesa tra loro, vigilano affinché gli interventi contenuti nei piani interprovinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano interprovinciale che da quello industriale.
”.
6. Al comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “
di cui ai commi 3 e 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui al comma 4
”.
7. Alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano interprovinciale
”.
Art. 16
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 25/1998 le parole: “
la gestione dei rifiuti
” sono sostituite dalle seguenti: “
la gestione integrata dei rifiuti urbani
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 25/1998 le parole: “
La Comunità di ambito si costituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi seguenti.
” sono soppresse.
3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 23 delle l.r. 25/1998 sono abrogati.
Art. 17
1. Al comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano interprovinciale
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 23 bis è abrogato.
Art. 18
1. Il comma 1 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:
- ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia;
- ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
- ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 24 è abrogato.
Art. 19
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
1. Se, alla data dell’adozione dei piani interprovinciali di cui all’articolo 12, comma 6, l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulta interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, le province interessate indicano nel piano la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la capacità di smaltimento e formulano una loro proposta, relativamente alla possibile convenzione con altra comunità d'ambito, ai fini dello smaltimento.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 le parole: “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
3. Alla data dell'approvazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti le province interessate alla convenzione danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani.
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano interprovinciale
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 le parole: “
piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano interprovinciale
”.
6. Il comma 6 dell’articolo 25 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l’autosufficienza ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, la Giunta regionale può autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all’articolo 21, comma 1, con applicazione del tributo previsto dallo stesso articolo 21, comma 5.
”.
Art. 20
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 25/1998 le parole: “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
“b) all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;”.
3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
d) alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 25/1998 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alle province interessate
”.
Art. 21
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole “
piano provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
piano interprovinciale
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole “
piani provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
piani interprovinciali
”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 le parole “
che espliciti le eventuali gestioni sub provinciali previste nel piano provinciale
” sono abrogate.
4. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani interprovinciali, le comunità d’ambito adottano e trasmettono alle province e alla Regione i piani industriali. Contestualmente le comunità d’ambito nominano il garante dell’informazione, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l’informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, che può essere scelto all’interno della struttura dell’ente, ad esclusione del responsabile del procedimento, ovvero all’esterno.
”.
5. Il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della comunità d'ambito, dei comuni e delle province comprese nel territorio dell'ambito ottimale, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine, le province interessate d’intesa tra loro possono prescrivere alla comunità d'ambito le modifiche necessarie a rendere il piano industriale conforme al piano interprovinciale. Le province e i comuni trasmettono tempestivamente alla comunità d'ambito le osservazioni ricevute.
”.
6. Il comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
4. La comunità d'ambito approva il piano industriale entro sessanta giorni dall'adozione. Il piano dà conto delle osservazioni non accolte. Il piano è trasmesso alle province interessate che, d’intesa tra loro, lo adeguano alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora la comunità d'ambito non abbia provveduto. La provincia con il maggior numero di abitanti dispone la pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul b.u.r.t. Il piano industriale è efficace dalla data di tale pubblicazione.
”.
7. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998, è inserito il seguente:
4 bis. Il piano industriale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile.
”.
8. Il comma 7 dell’articolo 27 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
7. Il comitato di cui al comma 6 è composto da almeno due membri, uno dei quali è designato dalle province comprese nel medesimo ATO. Il comitato riferisce alla comunità d'ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del piano. Almeno due volte l'anno il comitato elabora relazioni sullo stato del piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alle province. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione della comunità d’ambito.
”.
Art. 22
1. Al comma 3 dell’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 le parole: “
secondo quanto previsto dall’articolo 23
” sono soppresse.
Art. 23
1. I commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 31 della l.r. 25/1998 sono abrogati.
CAPO II
- Norme per la gestione integrata dei rifiuti
Art. 24
- Disposizioni sulle nuove comunità d'ambito, sui piani interprovinciali e sul piano regionale
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi negli ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , costituiscono le comunità d’ambito attraverso l’istituzione di un consorzio secondo quanto stabilito all’articolo 25 della presente legge.
2. Fino all’effettiva istituzione delle comunità di ambito di cui al comma 1, continuano ad operare le comunità d’ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge
3. Le comunità d’ambito di cui al comma 1 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle corrispondenti comunità degli ATO già esistenti. Ad esse fanno capo tutti gli obblighi posti dalla presente legge a carico delle comunità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province approvano il piano interprovinciale dei rifiuti relativamente all’ATO di appartenenza. A tal fine la provincia di cui all’articolo 12, comma 2 della l.r. 25/1998 , dà avvio al procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. I piani provinciali già vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia fino all’entrata in vigore dei piani interprovinciali dei rifiuti.
6. Fino all’approvazione di un nuovo piano regionale con le procedure di cui all’articolo 10 della l.r. 25/1998 , resta valido il piano regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i relativi stralci funzionali e tematici.
7. Le comunità d’ambito di cui al comma 1 presentano una relazione semestrale al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle province sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 25
- Modalità di costituzione delle nuove comunità d'ambito
1. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , si costituiscono in forma di consorzio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). I comuni approvano lo statuto del consorzio sulla base dello statuto tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto tipo di cui al comma 1, il comune con il maggior numero di abitanti convoca una conferenza dei comuni appartenenti al medesimo ATO, finalizzata alla predisposizione dello statuto da sottoporre ai comuni per la relativa approvazione. In mancanza di espressa disposizione dello statuto o dell’atto costitutivo, alla convocazione della prima assemblea del consorzio provvede il comune con il maggior numero di abitanti entro quindici giorni dalla costituzione.
3. I comuni danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale dell’avvenuta approvazione della convenzione e dello statuto del consorzio.
Art. 26
- Primi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti
1. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , individuano un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, fatte in ogni caso salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 113, comma 15 bis del d.lgs. 267/2000 .
2. L’affidamento al gestore di cui al comma 1 ha ad oggetto anche i servizi svolti dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000 , a decorrere dalla data della loro scadenza.
3. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , provvedono ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, entro centoventi giorni dalla data della loro costituzione.
4. Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento del servizio, le comunità d’ambito tengono conto dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, e degli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono altresì conto dei costi di gestione e dell’utile d’impresa.
5. Se alle gare per l’affidamento del servizio partecipano consorzi stabili, associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CE relativo all’istituzione del gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi dell’Sito esternoart. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ), il bando di gara può stabilire l'obbligo di costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e di operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio; ciò ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti al consorzio medesimo nei confronti dell’ente affidante.
6. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per l’approvazione del piano straordinario di cui all’articolo 27, comma 1, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio di cui all’Sito esternoarticolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 27
- Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio
1. Ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, le comunità d’ambito già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 , d’intesa tra loro e sulla base dei piani provinciali vigenti, provvedono all’approvazione del piano straordinario per i primi affidamenti del servizio avente i contenuti di cui al comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le comunità d’ambito trasmettono la proposta di piano alle province che esprimono un parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza dell’espressione del parere, le comunità d’ambito procedono in ogni caso all’approvazione del piano.
2. Il piano ha i seguenti contenuti:
a) censimento delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti;
b) individuazione, in conformità a quanto previsto dai piani provinciali, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani a livello dei nuovi ambiti, indicando i tempi di realizzazione degli stessi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 25 della l.r. 25/1998 con altra comunità d’ambito, nel caso in cui l’obiettivo non risulti raggiungibile;
c) predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei piani economici e finanziari degli interventi di cui alla lettera b), con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato;
d) indirizzi e prescrizioni per l’organizzazione del servizio.
3. I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul burt.
4. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data della loro pubblicazione e restano in vigore fino all’approvazione dei piani di ambito (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 73.

di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998 da parte delle comunità d’ambito degli ATO di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 . I piani di ambito (2)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 73.

già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei piani di cui al comma 1.
Art. 27 bis
- Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio (4)

Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30, art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8, art. 2.

Abrogato.
Art. 28
- Realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio
1. Gli interventi di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), sono realizzati secondo quanto previsto all’Sito esternoarticolo 202, comma 5 del d.lgs. 152/2006 :
a) dai nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 26;
b) dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 113, comma 15 bis del d.lgs. 267/2000 .
2. I gestori di cui al comma 1, lettera b), provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari di cui all’articolo 27 ubicati nel territorio di competenza. Ove necessario, gli atti di affidamento del servizio sono conseguentemente adeguati.
Art. 29
- Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di una commissione tecnica
1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui all’articolo 27, comma 1, il presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e all’approvazione del piano provvede la Giunta regionale sulla base dell’attività istruttoria di una commissione tecnica, composta:
a) dai direttori delle comunità d’ambito esistenti ovvero dall’unico direttore della comunità dell’ambito di cui all’articolo 24 della l.r. 25/1998 ;
b) da un dirigente regionale della direzione generale competente che la presiede.
2. La commissione tecnica provvede al compimento delle attività istruttorie per la predisposizione del piano di cui all’articolo 27, comma 1, anche avvalendosi delle strutture tecniche della Regione e delle comunità d’ambito.
Art. 30
- Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario
1. Decorso il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 24, comma 1, in caso di mancata costituzione della comunità d’ambito, ovvero in caso di mancata nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario che provvede, in sostituzione, a seconda dei casi, degli organi ordinari dei comuni e della comunità, allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni e attività secondo quanto stabilito nell’atto di nomina:
a) approvazione della convenzione o dello statuto in sostituzione dei comuni inadempienti;
b) sottoscrizione dell’atto costitutivo della comunità d’ambito in sostituzione dei comuni inadempienti;
c) convocazione dell’assemblea della comunità d’ambito per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione;
d) svolgimento delle funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione della comunità d’ambito fino alla nomina di entrambi detti organi da parte dell’assemblea della comunità;
e) svolgimento delle funzioni dell’assemblea della comunità, ad eccezione della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione;
f) svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l’affidamento del servizio.
2. Anche dopo la costituzione delle comunità d’ambito di cui all’articolo 24, comma 1, ovvero dopo la nomina degli organi, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario qualora:
a) decorra inutilmente il termine di cui all’articolo 26, comma 3;
b) le comunità non svolgano le funzioni o le attività di loro competenza necessarie per l’affidamento del servizio entro centottanta giorni dall’avvio delle relative procedure.
3. Nei casi di cui al comma 2, il commissario provvede allo svolgimento di una o più delle funzioni e attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito nell’atto di nomina.
4. Può essere nominato commissario il presidente di una delle province interessate o il sindaco di un comune capoluogo di provincia o chi ha svolto funzioni di presidente di una comunità d’ambito.
5. La nomina del commissario è preceduta da diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni. La diffida è unica per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 1, o per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 2, ed è rivolta a tutti i soggetti inadempienti, con indicazione delle attività che devono essere poste in essere per la costituzione della comunità e l’affidamento del servizio.  L’atto di nomina individua le strutture regionali di supporto ovvero di riferimento per lo svolgimento delle funzioni e delle attività connesse al mandato commissariale.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), in quanto compatibili.
Art. 31
- Disposizioni di prima attuazione dl Sito esternod.lgs. 152/2006
1. Le comunità di ambito di cui alla l.r. 25/1998 corrispondono alle autorità di ambito di cui all’Sito esternoarticolo 201 del d.lgs. 152/2006 .
2. I piani di ambito di cui all'articolo 27 della l.r. 25/1998 hanno i contenuti di cui all’Sito esternoarticolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006 . (3)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 74.

Art. 32
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 74.

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Comma prima inserito con l.r. 9 giugno 2014, n. 30 , art. 1, e poi abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 8 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.