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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

Art. 16
1. L’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Anagrafe regionale delle aziende agricole
1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell’articolo 1 è istituita, presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l’anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale.
2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e sono individuati i dati che vi sono inseriti. In particolare l’anagrafe contiene:
a) le generalità del titolare o legale rappresentante dell’azienda;
b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell’azienda; la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione;
c) il titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;
d) la consistenza fisica dei beni immobili disponibili;
e) le attività agricole praticate, sia principali che connesse;
f) le richieste e le concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
3. L’anagrafe regionale delle aziende agricole contiene una rubrica informativa, consultabile da chiunque, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e quelle utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell’azienda.
4. L’accesso all’anagrafe regionale delle aziende agricole è consentito:
a) alle pubbliche amministrazioni;
b) ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), limitatamente alle posizioni da essi trattate;
c) all’imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.
5. L’ARTEA stipula protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie relative agli imprenditori e alle aziende agricole, ai fini dell’inserimento delle stesse nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e della reciproca comunicazione delle informazioni detenute.
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

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Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.