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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

CAPO IV
- Semplificazione amministrativa
Art. 11
- Dichiarazione unica aziendale
1. La dichiarazione unica aziendale (DUA) è istituita al fine di:
a) unificare i termini ed i formati di richiesta per i procedimenti direttamente ed indirettamente collegati al profilo ed alle unità tecnico-economiche aziendali;
b) semplificare la presentazione della documentazione necessaria;
c) riportare sul fascicolo aziendale elettronico tutte le verifiche amministrative, escluse quelle riferite ad elementi progettuali, e il maggior numero possibile di controlli e di validazioni.
2. Il titolare dell’azienda agricola trasmette all’ARTEA la DUA con la quale comunica o aggiorna tutti i dati della propria azienda mancanti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e fornisce tutte le informazioni preliminari ai procedimenti di interesse dell’azienda, in particolare:
a) il piano colturale, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica;
b) le richieste di accesso ad aiuti per investimenti;
c) le richieste di accesso ad aiuti comunitari e regionali;
3. L’attivazione dei procedimenti di cui al comma 2 avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell’interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni. (10)

Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 65.

3 bis. La Regione può stabilire l’attivazione tramite la DUA di ulteriori procedimenti di interesse dell’azienda agricola. (11)

Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40, art. 65.

4. Nel caso che nel corso dell’anno la DUA non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti dichiarati, la DUA deve essere modificata o integrata in modo corrispondente. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l’obbligo per l’amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.
5. L’ARTEA provvede, nel rispetto del presente articolo, alla definizione delle procedure necessarie alla gestione delle DUA.
Art. 12
- Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
1. Nell’anagrafe regionale delle aziende agricole, i dati relativi alla concessione di finanziamenti sono strutturati in modo da rendere evidente in tempo reale l’ammontare dei finanziamenti ricevuti, suddivisi per tipologia, anche ai fini della verifica del rispetto:
a) della soglia de minimis di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
b) delle soglie finanziarie previste dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato.
2. Al fine di garantire l’effettiva verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione coordina il sistema complessivo dei soggetti erogatori di aiuti in agricoltura, definendo apposite convenzioni o intese con tutti i soggetti interessati.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

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Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.