Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
CAPO III
- Competitività ed integrità aziendale
Art. 8
- Redditività dell’azienda agricola
1. Ai fini della definizione delle politiche regionali di intervento, anche in attuazione delle politiche comunitarie, in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, si considera redditiva l’azienda agricola che risponde ai requisiti definiti in un apposito regolamento regionale, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
- Conservazione dell’integrità aziendale
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all’
articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), nel caso in cui siano necessari più atti di trasferimento per la costituzione del compendio, l’impegno alla predetta costituzione deve essere adempiuto entro tre anni dalla data del rogito del primo atto.


2. Per la costituzione del compendio unico, la redditività dell’azienda agricola è calcolata ai sensi dell’articolo 8.
Art. 10
- Funzioni amministrative
1. La Regione (18) effettua l’accertamento della redditività dell’azienda agricola, comunicandone gli esiti all’ARTEA.
2. L’ARTEA registra gli elementi e i dati sulla redditività nell’anagrafe regionale delle aziende agricole.
3. La competente struttura della Giunta regionale (18) rilascia la preventiva autorizzazione e la successiva certificazione ai fini della costituzione del compendio unico.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.