Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 8
- Redditività dell’azienda agricola
1. Ai fini della definizione delle politiche regionali di intervento, anche in attuazione delle politiche comunitarie, in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, si considera redditiva l’azienda agricola che risponde ai requisiti definiti in un apposito regolamento regionale, adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.