Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 20
- Norma finale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osserva quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. 99/2004 e 5 bis del d.lgs. 228/2001 .
1 bis. Le aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall’articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate allo IAP ai seguenti fini:
a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), concernenti le costruzioni sul territorio rurale.(8)
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.