Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 17
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), è soppressa.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.