Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 15
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/1995 (3)
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), è soppresso.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è sostituito dal seguente:
“
3. Ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole come imprenditore agricolo professionale il tempo di lavoro attribuito al produttore apistico è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e
imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
”.3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è soppresso.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è soppresso.
Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.