Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.
Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007
Art. 14
- Modifiche all’articolo 18 della l.r. 39/2000 (2)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituita dalla seguente:
“
b) imprenditori agricoli professionali iscritti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole;
”.Note del Redattore:
Regolamento regionale18 febbraio 2008, n. 6/R , abrogato e sostituito con Regolamento regionale 6 settembre 2017, n. 49/R .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.