Menù di navigazione

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 30 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 30 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), modificato dall’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64, è sostituito dal seguente:
Art. 30 bis - Indebitamento delle aziende e degli ESTAV
1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento, previa autorizzazione, fino ad un
massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento l’insieme delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4.
2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate, in rapporto alle finalità di cui al comma 1, a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.
3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di far fronte agli oneri conseguenti, e del complessivo rispetto del limite giuridico di indebitamento di cui al comma 1.
4. In casi eccezionali debitamente motivati nella deliberazione di cui al comma 3, gli Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV), nell’ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, possono essere autorizzati a contrarre indebitamento. In tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.