Menù di navigazione

Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18 luglio 2007

CAPO IV
Programmazione
Art. 28
Programmazione dei contratti per l'affidamento di lavori pubblici
Art. 29
Programmazione dei contratti di forniture e servizi
1. Al fine di assicurare la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, l’attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi, anche in rapporto agli acquisti verdi, (42)

Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 5.

si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.
2. Il programma annuale contiene, anche in rapporto agli acquisti verdi, (43)

Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37, art. 5.

: l’oggetto indicativo del contratto, l’importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all’affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili.
3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto dell’amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l’eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo.
4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo prima aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1. Poi parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 124.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 106.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 55, ed ora abrogato con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 1 , e poi modificato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018 , articolo che qui inseriva l'articolo 35 ter, e dell’articolo 2 della l.r. 3/2019 , che ha parzialmente modificato l’articolo 35 ter.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato così sostituito con l.r. 31 ottobre 2018, n. 58 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.