CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina, nel rispetto del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2.
2. Nei contratti pubblici di appalto l’appaltatore assume la responsabilità dell’organizzazione dei mezzi produttivi e la direzione dei lavoratori, nonché il relativo rischio di impresa.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.
5. La presente legge persegue l’obiettivo di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, provvedendo, al contempo, a:
a) stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;
b) qualificare e valorizzare la committenza pubblica;
c) semplificare le procedure amministrative;
d) tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia, con particolare riferimento all’istituto del subappalto;
e) promuovere la selezione di imprese aggiudicatarie in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva;
g) promuovere progetti finalizzati all’accorpamento delle stazioni appaltanti.
Art. 1 bis
1. Al fine di potenziare la tutela dell’ambiente, la Regione promuove l’integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale e le iniziative per orientare i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione verso comportamenti ecologicamente sostenibili, in conformità alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di appalto:
a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati “acquisti verdi”, conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;
b) è incentivato l’acquisto di forniture e beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.
Art. 2
Ambito soggettivo
1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all’Azienda agricola regionale di Alberese;
b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;
c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, agli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV);
d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;
2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati “stazioni appaltanti”.
Art. 3
Contratti esclusi
1. I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22
del d.lgs. 163/2006 , osservano le disposizioni dei Capi II, III, IV e VI della presente legge.
2 Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio regionale per i contratti aventi importo pari o superiore alla soglia comunitaria e, di norma, anche per i contratti di importo inferiore.
4. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 2 sono inviate all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4 che ne assicura la relativa pubblicità.
Art. 3 bis
1. Per favorire ed incentivare lo sviluppo di comportamenti responsabili verso l'ambiente, in tutti i casi di incentivi della Regione agli enti locali per azioni che prevedono lo svolgimento di procedure di appalto per acquisizione di lavori, forniture e servizi nell’ambito delle tipologie suscettibili di acquisti verdi, l’erogazione del finanziamento è subordinata alla previsione nel bando di acquisti verdi in una percentuale minima del 35 per cento.