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Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 2 luglio 2007

Art. 1
- Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Competenze della Regione
1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;
b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle proiezioni.
2. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall’ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.
3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e relativa offerta in prelazione;
b) indizione e svolgimento dei concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
c) indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche istituite per decentramento, nonché approvazione della relativa graduatoria e assegnazione delle sedi;
d) dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge;
e) approvazione dell'elenco delle farmacie ubicate in zone di confine regionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private).
4. Dei provvedimenti di cui al comma 3 è data notizia attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
”.
Art. 2
- Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 14 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Competenze del comune
1. Sono di competenza del comune:
a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento;
b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell’articolo 129 del r.d. 1265/1934;
c) la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell’esercizio ai sensi dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell’articolo 369 del r.d. 1265/1934;
d) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di farmacie succursali;
e) gli adempimenti conseguenti all’applicazione dell’articolo 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani);
f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all’applicazione degli articoli 7 e 8 della l. 362/1991 e dell’articolo 12 della l. 475/1968;
g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge;
h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE “e successive direttive di modifica” relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), previo accertamento ispettivo dell'azienda USL competente per territorio;
i) l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell’ambito della vigilanza farmaceutica.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il comune acquisisce il parere dell’azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 23.
3. L’autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie, delle proiezioni, delle farmacie e succursali e dei dispensari stagionali è subordinata:
a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all’ubicazione prescelta;
b) al parere favorevole sull’idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell’azienda USL territorialmente competente;
c) al favorevole esito dell’ispezione, ai sensi dell’articolo 111 del r.d. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all’articolo 23.
4. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento o delle farmacie succursali è effettuata, a pena di decadenza dell’assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione.
5. Il comune deve rilasciare l’autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di quelle succursali entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’assegnatario.
6. Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla Giunta regionale ed all’azienda USL competente per territorio.
”.
Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 15 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 15 - Competenze delle aziende sanitarie
1. L’azienda USL esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall’articolo 11 della l. 475/1968;
b) accertamento dell’indennità di avviamento ai sensi dell’articolo 24, rilievo e determinazione dell’importo degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell’articolo 110 del r.d. 1265/1934;
c) attività consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati alla Giunta regionale ed al sindaco ai sensi degli articoli 13 e 14;
d) vigilanza sull’esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;
e) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
f) riconoscimento del diritto e determinazione dell’indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici di cui alla l. 221/1968;
g) diretto approvvigionamento e distribuzione del ricettario standardizzato a lettura automatica di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria);
h) autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera;
i) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto disposto negli articoli seguenti o non espressamente riservato allo Stato o alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L’azienda USL rilascia il parere di cui all’articolo 14, comma 3, lettera c), entro il termine assegnato dal comune.
3. L’azienda USL trasmette i provvedimenti relativi alle funzioni di cui al comma 1 alla Giunta regionale e al comune.
4. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera.
5. Il direttore generale dell’azienda ospedaliera trasmette i provvedimenti di cui al comma 4 alla Giunta regionale.
”.
Art. 4
- Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 16 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari stagionali e di farmacie succursali. Procedure
1. L’inizio del procedimento di revisione della pianta organica è di competenza del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che comunica alle aziende USL di riferimento l'avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso.
2. L’azienda USL invia, ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento, la comunicazione in cui richiede le proposte di revisione delle piante organiche, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, formula una ipotesi di revisione della pianta organica e la invia all’azienda USL. Le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private non devono essere sentite nel caso in cui il comune intende confermare la pianta organica. Nel caso in cui il comune non provveda alla formulazione della proposta di revisione della pianta organica entro il termine indicato dall’azienda USL si intende confermata la precedente pianta organica.
4. L’azienda USL procede alla stesura dell’ipotesi di revisione della pianta organica consultando congiuntamente il comune e l’ordine dei farmacisti, al fine di verificare e comporre le eventuali divergenti posizioni.
5. L’azienda USL conclude il procedimento istruttorio con eventuali osservazioni entro il termine di cui al comma 1 e trasmette l’ipotesi di revisione della pianta organica al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale diffida l’azienda USL a concludere il procedimento istruttorio entro il termine di venti giorni. In caso di mancata ottemperanza provvede a svolgere e completare l’istruttoria.
7. Le aziende USL che non hanno sede nel capoluogo di provincia trasmettono l’istruttoria di propria competenza all’azienda USL che ha sede nel capoluogo di provincia; quest’ultima provvede a trasmettere al dirigente del competente ufficio della Giunta regionale l’ipotesi di revisione della pianta organica relativa all’intera provincia previa verifica e coordinamento delle istruttorie parziali.
8. Nel caso di decentramento di sedi farmaceutiche ai sensi dell’articolo 5 della l. 362/1991, l’ipotesi di cui al comma 3 è formulata delimitando una o più sedi farmaceutiche corrispondenti ad ambiti territoriali al cui interno occorra assicurare l’assistenza farmaceutica, per le quali prevedere il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un’area del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla più intensa concentrazione delle sedi stesse.
9. La procedura descritta nel presente articolo si applica anche per l’istituzione di dispensari e di farmacie succursali da effettuarsi di norma nel corso della revisione della pianta organica.
”.
Art. 5
- Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 17 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Proiezioni delle sedi farmaceutiche
1. La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell’ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche “ex tempore”.
2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l’istituzione, all’interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2004 n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”), nelle aree territoriali individuate con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2000, n. 69.
3. Il sindaco propone l’apertura della proiezione al titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica ove è istituito il presidio di cui al comma 1.
4. Qualora il titolare non accetti, il sindaco propone l’apertura della proiezione al titolare della farmacia più vicina al centro o nucleo abitato ove la stessa è istituita. In questa ipotesi il sindaco, in sede di revisione di pianta organica, prevede una nuova delimitazione della sede farmaceutica, scorporando il territorio pertinente al centro o nucleo abitato dove è istituita la proiezione per attribuirlo alla sede che ha accettato di attivarla. Nelle more della ridefinizione della nuova pianta organica si procede comunque all’apertura della proiezione.
5. Il sindaco per far fronte alle necessità assistenziali, nel caso in cui la procedura di cui al presente articolo non abbia dato esito positivo, in sede di revisione della pianta organica, propone ai sensi dell’articolo 16, l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nel territorio del comune anche in deroga al criterio contenuto all’articolo 1 della l. 475/1968 e al criterio di cui all’articolo 104 del r.d. 1265/1934.
6. In deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il sindaco ed il titolare
della farmacia interessata l’apertura di una proiezione della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille.
7. In presenza di una proiezione sul territorio di una o più sedi farmaceutiche di un comune, in sede di revisione della pianta organica, si tiene conto del rapporto farmacie/popolazione previsto dall’articolo 1 della l. 475/1968 come modificato dall’articolo 1 della l. 362/1991 prevedendo l’utilizzazione della popolazione eccedente quando questa sia pari o uguale al 66 per cento.
8. Non possono avere proiezioni le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici. L’eventuale trasferimento di locali della proiezione può avvenire soltanto nell’ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.
9. Nei comuni con popolazione superiore a dodicimilacinquecento abitanti si attiva la procedura del decentramento delle farmacie di cui all’articolo 5 della l. 362/1991. Nel caso in cui detta procedura non porti al decentramento delle farmacie, si applica la procedura per l’attivazione della proiezione di cui al comma 2.
”.
Art. 6
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale
1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può istituire una farmacia:
a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
b) nelle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo di provincia;
c) nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia;
d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione.
2. L’istituzione delle farmacie di cui al comma 1, in quanto funzionale alle infrastrutture nel cui ambito devono essere aperte, non comporta la delimitazione di sedi farmaceutiche.
3. Il comune autorizza l’apertura delle farmacie di cui al comma 1 e ne assume la titolarità.
”.
Art. 7
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 17 ter - Dispensari farmaceutici
1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale, non stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2004 superi il valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista, indicato dal titolare del dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso di locali idonei all’apertura situati all’interno della sede corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l’immediata continuità del servizio farmaceutico.
2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni delle farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non abbia superato nell’anno 2004 il valore di euro 200.000,00. Per attivare la proiezione sostitutiva di un dispensario esistente, si procede al riassorbimento della sede farmaceutica del dispensario nella sede di origine e all’avvio delle procedure di cui all’articolo 17.
”.
Art. 8
- Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 18 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 18 - Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all’esercizio privato.
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all’esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami.
2. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale indice il concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
3. Ogni candidato deve indicare la sede farmaceutica per la quale concorre. La mancata indicazione della sede comporta l’esclusione dal concorso. Nel caso in cui sia indicata più di una sede è presa in considerazione solo la prima.
4. È facoltà dei candidati far riferimento alla documentazione presentata per un precedente concorso indetto dalla Regione, anche se non ancora concluso.
5. L'ammissione dei candidati precede l'inizio dei lavori della commissione esaminatrice ed è effettuata dal dirigente.
6. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei e assegna le sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l’ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari.
7. La graduatoria dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende USL interessate.
8. Nel caso in cui, a seguito di espletamento del concorso non vi siano candidati che abbiano scelto una sede, o in casi di rinuncia, il sindaco, dopo avere messo in atto, senza risultato, le procedure di cui all’articolo 17, per quanto applicabile, può stipulare specifiche intese con un titolare di una farmacia pubblica e privata al fine di garantire il servizio farmaceutico.
”.
Art. 9
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 18 bis - Composizione e nomina della commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice è composta:
a) dal direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà o da suo delegato;
b) da due funzionari dipendenti della Regione, dei quali almeno uno laureato in farmacia;
c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private e gli ordini provinciali dei farmacisti.
2. Le funzioni di presidente sono svolte dal direttore generale della direzione generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà e quelle di segretario da un dipendente della Regione. I componenti della commissione di cui alle lettere b) e c) sono nominati dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale.
”.
Art. 10
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 23 bis - Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico
1. Le aziende USL effettuano, nei reparti adibiti alla vendita dei medicinali, la vigilanza sulla
corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonché il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza rilevino inosservanze delle disposizioni vigenti, l’azienda USL è tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore.
”.
Art. 11
- Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 25 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni
1. La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all’articolo 17 bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell’azienda USL.
2. È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore.
3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni.
”.
Art. 12
- Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 26 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Orario di apertura delle farmacie
1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.
2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.
3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l’obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l’orario di apertura del centro ove sono ubicate.
”.
Art. 13
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 26 bis - Orario di apertura dei dispensari stagionali, delle proiezioni e delle farmacie di cui all’articolo 17 bis
1. Le farmacie di cui all’ articolo 17 bis adottano orari funzionali ai tempi di servizio della struttura nella quale sono inserite.
2. Il comune può autorizzare le proiezioni ad effettuare un orario diverso rispetto a quello previsto dal comma 1.
3. Le farmacie cui sono affidate le proiezioni e i dispensari stagionali possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto rispetto a quello previsto dall’articolo 26, commi 1 e 2, in misura corrispondente al periodo di apertura della proiezione o del dispensario.
Art. 14
- Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 27 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 27 - Guardia farmaceutica: modalità di espletamento
1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica.
2. Il servizio di guardia farmaceutica deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
a) per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata l’agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;
b) per i comuni con popolazione compresa fra dodicimilacinquecento abitanti e venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;
c) per i comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
3. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza e ogni altra richiesta avente la caratteristica della improrogabilità.
”.
Art. 15
- Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 28 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica
1. L’ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno e festivo può interessare territori di comuni limitrofi, anche di province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio.
2. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purchè la distanza fra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore a quindici chilometri. Il sindaco ha la facoltà di deroga al limite dei quindici chilometri a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità.
3. In tutti i casi, ogni cinquantamila abitanti deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica.
”.
Art. 16
- Abrogazioni
1. L’articolo 21 della l.r. 16/2000 è abrogato.
2. L’articolo 29 della l.r. 16/2000 è abrogato.
3. L’articolo 34 della l.r. 16/2000 è abrogato.
4 All’interno del comma 2 dell’articolo 30, del comma 1 dell’articolo 33 e del comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 16/2000 sono soppresse le parole: “
dell’Ordine professionale e
”.
Art. 17
- Norma transitoria
1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti in corso derivanti dalle piante organiche già approvate dal Consiglio regionale alla data della sua entrata in vigore. Per i seguenti procedimenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti:
a) provvedimenti relativi all’assegnazione/autorizzazione all’apertura delle farmacie afferenti le sedi farmaceutiche dei concorsi, già espletati, delle Province di Lucca ed Arezzo;
b) provvedimenti relativi alla dichiarazione di sedi vacanti disponibili per l’esercizio pubblico, relativa offerta in prelazione ed assegnazione ai comuni;
c) termine per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura delle farmacie a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni, di cui agli articoli 14 e 21 della l.r. 16/2000.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.