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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 10
1. Il Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito informatico della banca dati giuridica, denominata “Raccolta normativa”, nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La Raccolta normativa rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi e sui regolamenti.
2. I testi coordinati pubblicati nella Raccolta normativa hanno solo carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.
3. L’accesso alla Raccolta normativa è libero e gratuito.
4. E' garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti recanti modifiche a leggi e regolamenti precedenti, pubblicati sul BURT, e i relativi testi coordinati pubblicati sulla Raccolta normativa.
5. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all' articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).
6. La redazione dei testi e delle annotazioni di cui al presente articolo è curata dalle strutture del Consiglio regionale o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Note soppresse

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 1.

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Note soppresse

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 4

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.