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Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18

Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007

Capo II
- Disposizioni in materia di requisiti dei loculi (7)

Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31, art. 6.

Art. 4 ter
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.
Art. 5
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 5.

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Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 26.

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Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.