Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007
Capo II
Art. 4 ter
- Requisiti dei loculi areati (8)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.
Art. 5
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.