Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007
Art. 4 bis
- Sanzioni amministrative (6)
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono al comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell’autorizzazione prevista all’articolo 3, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L’addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all’articolo 3, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.