Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007
Art. 2
- Trasporto di salme
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato (11) . (3)(9)
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. (4)
3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.
4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.