Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18
Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007
Art. 1
- Finalità e definizioni
1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio della Regione Toscana, nell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).
2. Ai fini della presente legge, si definisce "salma" il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo. (2)
3. Ai fini della presente legge si definisce "cadavere" la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo. (2).
4. Ai fini della presente legge è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso; tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.