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Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 4
- Commissione per la formazione
1. Il Presidente della Giunta regionale (8)

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 28.

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione regionale competente in materia sanitaria (11)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 22.

, la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.
2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) il direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della direzione di cui alla lettera a), responsabile del settore competente in materia di formazione;
c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari, designato dal direttore generale dell’azienda sanitaria cui il centro afferisce;
e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2;
f) un rappresentante di ciascuna delle università toscane previa intesa con l'Università interessata;
g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;
i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario. (12)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 22.

3. La commissione di cui al comma 1, è nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale (8)

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 28.

e dura in carica quattro anni; la qualifica di segretario della commissione è ricoperta da un funzionario della direzione regionale competente in materia sanitaria (11)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 22.

; i membri, di cui al comma 2, lettere e), g), e h), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale (8)

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56, art. 28.

in base alla comprovata esperienza nel settore;
4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

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Comma così sostituito con ll.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

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Parole inserite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 3.

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Lettera soppressa con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 49.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.