Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007
Art. 1
- Principi fondamentali
1. La Regione Toscana garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
2. La Regione tutela l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal
titolo V della Costituzione , e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all' articolo 2 L'esercizio delle stesse è affidato secondo le competenze loro attribuite dall' ordinamento statale(1) ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.