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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006

Art. 9
- Requisiti igienico-sanitari dell'acqua
1. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea.
2. Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla presente legge quelli alimentati con acqua marina.
3. Le acque utilizzate nell'impianto di piscina sono classificate nel modo seguente:
a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l'alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico-sanitari;
b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
c) acqua contenuta in vasca presente nel bacino natatorio e a diretto contatto con i bagnanti.
4. L'acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e precisati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
5. L'Azienda unità sanitaria locale può consentire per l'acqua di approvvigionamento una deroga ai parametri chimici di cui al comma 4, nei casi, per il tempo e per i parametri indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
6. L'acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto è sottoposta a controlli di conformità per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno semestrale. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 4 avviene nell’ambito delle procedure di autocontrollo con frequenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta nel mese antecedente l’apertura per gli impianti stagionali. Resta ferma la possibilità per l’autorità competente di procedere ad attività di controllo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. (11)

Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 3.

6 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. (12)

Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 3.

7. La vasca della piscina è completamente svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
8. La Regione favorisce l'adozione di sistemi a basso impatto ambientale nella gestione delle piscine; il regolamento regionale di cui all' articolo 5 definisce le caratteristiche di tali impianti e le forme di incentivazione.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.