Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006
Art. 4
Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina
1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:
a) sezione pubblico;
b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
c) sezione servizi;
d) sezione impianti tecnici;
e) sezione attività ausiliarie.
2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.