Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006
Art. 11
Responsabile della piscina
1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell'impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
2. Il responsabile della piscina:
a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell'impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 ;
c) assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste all' articolo 16 ;
d) assicura che siano eseguite in tutti gli ambienti della piscina una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 e nelle procedure di autocontrollo.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.