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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006

Art. 12
- Dotazione del personale
1. Al fine di garantire l'igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono individuati:
a) l'assistente ai bagnanti;
b) l'addetto agli impianti tecnologici.
2. L'assistente ai bagnanti è una persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla sezione di salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
4. La presenza di assistenti ai bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e alle caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
5. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), numero 2), a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti.
6. Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma 5, ove non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l'assenza dell'assistenza ai bagnanti ed attrezza l'area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l'incolumità. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), tali protezioni possono essere costituite anche da siepi vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati. (14)

Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 5.

7. L'addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
7 bis. Il sistema formativo del personale addetto alle piscine deve essere proporzionato all’esperienza consolidata dell’operatore e alla valutazione del rischio dell’impianto. (15)

Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 5.


Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.