Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64
Legge finanziaria per l'anno 2007.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006
Art. 5
- Variazioni aliquota IRAP
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote IRAP sono soggette alle variazioni di incremento previste nell'allegato A alla presente legge.
2. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare l'incremento di aliquota previsto dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2007.
Note del Redattore:
Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.