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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Titolo IV
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Capo I
- Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Art. 21
- Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
1. I sottoindicati strumenti della programmazione regionale di settore venuti a scadenza nell'anno 2006 sono prorogati al 31 dicembre 2007, salva l'acquisizione di efficacia prima di tale termine dei nuovi piani:
a) piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 febbraio 2004, n. 11, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi regionali nei settori delle attività e dei beni culturali);
b) piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 245 ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 ( Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);
c) piano di indirizzo energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2000, n. 1 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), abrogata dall' articolo 42 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
d) piano regionale di azione ambientale 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 marzo 2004, n. 29 ai sensi degli articoli 5 , comma 1, lettera e) e 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).
Capo II
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 22
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
1. Ai fini dell'adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all' articolo 15 , comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è allegato alla presente legge il prospetto dimostrativo di cui al comma 2, lettera a) del medesimo articolo, contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti (Allegato B).

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.