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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Titolo II
- DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA
Capo I
- Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)
Art. 8
1. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), le parole: “
anni venti
” sono sostituite dalle seguenti: “
anni trenta
”.
Capo II
- Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)
Art. 9
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), sono aggiunte, in fine, le parole: “
con esclusione dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi e degli aumenti degli oneri conseguenti all’applicazione di leggi nazionali
”.
Art. 10
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 3/2006 è inserito il seguente:
Art. 2 bis - Direttive della Giunta regionale
1. A decorrere dall’anno 2007 la Giunta regionale impartisce direttive specifiche volte ad assicurare la coerenza delle misure regionali di razionalizzazione della spesa con gli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla legge finanziaria statale in relazione ad ogni singolo esercizio.
2. Le direttive di cui al comma 1 determinano gli obiettivi di razionalizzazione della spesa e di equilibrio finanziario che la Regione e gli organismi ed enti dipendenti sono tenuti a conseguire nel corso dell’esercizio.
”.
Art. 11
- Norma di copertura finanziaria
1. All'onere di spesa di cui all'articolo 9 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella unità previsionale di base (UPB) 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti" del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.
Capo III
- Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)
Art. 12
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), è inserito il seguente:
2. bis I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze necessarie all’efficace ed efficiente svolgimento delle loro funzioni.
”.
Art. 13
- Norma di copertura finanziaria
1. L'onere di spesa di cui all'articolo 12, quantificato in euro 20.000,00 annui per il triennio 2007-2009, trova copertura nella UPB 132 "Funzionamento degli organi politici - spese correnti" del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.
Capo IV
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana)
Art. 14
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana), dopo le parole: “
di soggetti pubblici o privati
” sono aggiunte le seguenti: “
diversi dalla Regione
”.
Art. 15
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente lettera:
a bis) programma delle attività comuni di cui all’articolo 16;
”.
Art. 16
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 59/1996 dopo le parole: “
attività comuni di
” sono inserite le seguenti: “
analisi e
”.
Art. 17
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunta la seguente:
a bis) con i contributi regionali per il finanziamento delle attività comuni definite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a bis);
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 59/1996 è aggiunto il seguente:
7. bis Alla copertura della spesa per i contributi di cui al comma 1, lettera a bis) si provvede nel corso di ciascun esercizio a valere sulle risorse stanziate nelle UPB di riferimento per gli specifici ambiti di intervento.
”.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.