Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64
Legge finanziaria per l'anno 2007.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006
Titolo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Capo I
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 )
Art. 1
- Modifiche all' articolo 23 bis della l.r. 60/1996
1. Al comma 4 dell’articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) le parole “
comma 1, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera c)
”.Capo II
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 2
- Modifiche all' articolo 30 ter della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 30 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è abrogato.
Capo III -
Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)
Art. 3
Modifiche all' articolo 5 della l.r. 49/2003
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), le parole: “
su istanza e senza obbligo di presentare nuovamente la documentazione
” sono abrogate.Capo IV
- Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
Art. 4
- Conferma agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili
1. L'agevolazione imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dall' articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), prorogata dall' articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è confermata per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2007-2009.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.
Art. 5
- Variazioni aliquota IRAP
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote IRAP sono soggette alle variazioni di incremento previste nell'allegato A alla presente legge.
2. Per i soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare l'incremento di aliquota previsto dal comma 1 è applicabile a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2007.
Capo V
- Determinazione canoni di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche
Art. 6
- Determinazione canoni di coltivazione di sostanze minerali
1. A decorrere dall'anno 2007 il canone dovuto dai titolari di concessioni minerarie è determinato nell'importo di euro 34,20, nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), fatto salvo l'aggiornamento di cui al comma 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è dovuto per ettaro di superficie compresa entro i limiti della concessione; il canone minimo è determinato in euro 534,41.
3. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevata nell'anno precedente. L'aggiornamento decorre dall'anno 2007.
Art. 7
- Determinazione canoni di coltivazione di risorse geotermiche
1. A decorrere dall'anno 2007 il canone dovuto dai titolari di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche è determinato nell'importo di euro 570,07, nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c) e 34, comma 5 del d.lgs. 112/1998 , fatto salvo l'aggiornamento di cui al comma 2.
2. L'importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti della concessione, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente. L'aggiornamento decorre dall'anno 2007.
Note del Redattore:
Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.