Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64
Legge finanziaria per l'anno 2007.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006
INDICE
Art. 23 - Razionalizzazione della spesa di personale
Art. 24 - Finanziamento delle strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione
Art. 25 - Potenziamento delle attività di recupero delle tasse automobilistiche regionali
Art. 26 - Incremento delle risorse destinate al servizio civile regionale
Art. 27 - Finanziamento di iniziative in materia di politiche di pari opportunità e di genere
Art. 28 - Istituzione di fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all'articolo 6 della l.r. 45/2000
Art. 29 - Potenziamento patrimonio informativo e documentario delle biblioteche toscane
Art. 30 - Organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni galileiane
Art. 31 - Celebrazione del Giorno della Memoria
Art. 32 - Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
Art. 33 - Anticipazione straordinaria in favore dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura
Art. 34 - Istituzione di fondo di anticipazione in favore dell'ARTEA
Art. 35 - Interventi a favore della mobilità
Art. 36 - Contributo in favore della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus
Art. 36 bis - Interventi per il superamento della crisi idrica dell’Isola di Giannutri
Art. 36 ter - Riduzione dello stanziamento previsto per l’anno 2007 in favore del Consorzio LaMMa e rifinanziamento delle attività svolte dall’Istituto di Biometereologia IBIMET del CNR
Art. 37 - Entrata in vigore
Allegato A - - Variazioni Codice attività economica – Istat – Ateco 2002 (articolo 40, comma 1)
Allegato B - - Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi (articolo 22, comma 1)
Note del Redattore:
Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.