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Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 1
1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 7 , comma 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale sono istituite due distinte strutture operative denominate rispettivamente: Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale e Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, di seguito indicate come Agenzie.
2. Le Agenzie svolgono le seguenti funzioni, già proprie dell'ufficio stampa ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 22/2002 :
a) cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
b) diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
c) realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.
3. Relativamente agli adempimenti e alle competenze amministrative le Agenzie sono equiparate a un settore regionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").
4. Il Portavoce del Presidente e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed il Portavoce del Presidente della Giunta regionale possono avvalersi, d'intesa con il direttore della rispettiva Agenzia, della collaborazione della stessa per i rapporti di carattere politico-istituzionale di cui all' articolo 8 , comma 1 della l.r. 22/2002 .
5. Le Agenzie non possono svolgere attività di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.
Art. 2
1. Le Agenzie sono organizzate ed operano come redazione giornalistica, in conformità a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, nonché da quanto previsto dalla presente legge.
2. Le attività giornalistiche sono svolte da giornalisti iscritti all'ordine professionale.(6)

Parole abrogate con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 10.

Art. 3
- Responsabile dell’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione(5)

Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 4.

1. La responsabilità dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell’Amministrazione, in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, del requisito dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).
2. L’incarico di responsabile dell’Agenzia ha carattere di esclusività e non è compatibile con l’esercizio di altra attività professionale.
3. Nel caso in cui il responsabile sia scelto tra dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale, o tra dirigenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, l’incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.
4. L’incarico di responsabile dell’Agenzia è attribuito con decreto del Direttore generale ed ha la durata definita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009.
5. Il responsabile esercita, oltre alle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2009, i poteri e le funzioni proprie della figura di direttore responsabile di organo di stampa, assicurando il costante raccordo dell’Agenzia con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.
6. Il responsabile contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla nomina del Responsabile dell’Agenzia nella Legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011).
Art. 4
1. La dotazione organica e le qualifiche dei giornalisti sono determinati rispettivamente, con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore di riferimento.
2. I giornalisti sono assunti, per ciascuna agenzia, tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
3. I giornalisti delle Agenzie non possono svolgere altra attività professionale, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Art. 5
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dal 1° gennaio 2007 e stimati in euro 1.570.000,00 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, sono imputati alla UPB 711 Funzionamento della struttura regionale - spese correnti del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008:
Anno 2007
In diminuzione:
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Le attività di informazione istituzionale previste nei programmi annuali di cui all' articolo 4 della l.r. 22/2002 trovano copertura rispettivamente, sulla UPB 134 Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti e sulla UPB 133 Attività di informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti come previsto dalla medesima legge.
Art. 6
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale provvedono con rispettivi atti a sopprimere, a partire da una data comunque posteriore al 31 dicembre 2006, le strutture di informazione attualmente operanti presso i due organi ed alla contestuale costituzione delle Agenzie; provvedono inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, all'assegnazione del personale amministrativo ed esecutivo appartenente al ruolo regionale.
2. In sede di prima applicazione la direzione dell'Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale è affidata al responsabile del settore Informazione e comunicazione del Consiglio regionale in servizio al 31 dicembre 2005.
3. In prima applicazione, la dotazione organica giornalistica di ciascuna Agenzia è determinata in diciassette unità a tempo indeterminato per l'Agenzia della Giunta regionale ed in tredici unità a tempo indeterminato per l'Agenzia del Consiglio regionale. (1)

Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64, art. 24.

5. I giornalisti di cui al comma 4 che non presentano domanda di transito nei ruoli delle Agenzie nel termine prescritto permangono nel ruolo regionale comparto Regioni e autonomie locali e sono adibiti ad altra mansione nell'ambito del profilo professionale posseduto; in alternativa, ad essi può essere attribuito un diverso profilo professionale previsto dall'ordinamento regionale per la categoria di appartenenza, affine a quello attualmente posseduto.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”

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Nota soppressa .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.