Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43
Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione. (3)
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006
Art. 5
- Norma finanziaria(3)
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dal 1° gennaio 2007 e stimati in euro 1.570.000,00 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, sono imputati alla UPB 711 Funzionamento della struttura regionale - spese correnti del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007 e 2008:
Anno 2007
In diminuzione:
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Le attività di informazione istituzionale previste nei programmi annuali di cui all' articolo 4 della l.r. 22/2002 trovano copertura rispettivamente, sulla UPB 134 Funzionamento del Consiglio regionale - spese correnti e sulla UPB 133 Attività di informazione, comunicazione e pubblicità istituzionale - spese correnti come previsto dalla medesima legge.
Note del Redattore:
Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.