Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43
Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione. (3)
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006
Art. 4
- Personale giornalistico(3)
1. La dotazione organica e le qualifiche dei giornalisti sono determinati rispettivamente, con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore di riferimento.
2. I giornalisti sono assunti, per ciascuna agenzia, tramite concorso pubblico per titoli ed esami.
3. I giornalisti delle Agenzie non possono svolgere altra attività professionale, fatto salvo quanto previsto al riguardo dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Note del Redattore:
Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.