Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 8
- Ammissione dei soggetti al servizio civile
1. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per l'ammissione dei soggetti al servizio civile regionale, nel quale sono indicati i progetti o i documenti operativi (30)approvati e il numero di soggetti che possono essere ammessi.
2. La selezione dei candidati è effettuata dagli enti e dalle organizzazioni il cui progetto o documento operativo è stato inserito nel bando di cui al comma 1. (31)
3. Il regolamento di cui all' articolo 19 definisce le procedure di selezione e ammissione dei soggetti e le modalità di trasmissione al competente ufficio della Regione delle relative graduatorie (32).
3 bis. Il mancato rispetto delle procedure di cui al comma 3, determina l’obbligo per l’ente di effettuare una nuova selezione e l’esclusione dello stesso dalla possibilità di presentare progetti per il servizio civile regionale per i successivi dodici mesi. (33)
4. Il competente ufficio della Regione effettua controlli anche a campione per verificare il rispetto delle procedure di selezione ed ammissione dei giovani da parte degli enti e delle organizzazioni di cui al comma 2. (34)
4 bis. I controlli possono avvenire anche su istanza scritta dei soggetti interessati alla verifica della graduatoria, da presentarsi al competente ufficio della Regione entro quindici giorni dalla comunicazione della formazione della graduatoria medesima. Il dirigente responsabile si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Decorso inutilmente tale termine la graduatoria si intende confermata. (35)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.