Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 7
- Progetti
1. Il servizio civile regionale è prestato sul territorio regionale (15)nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo degli enti di servizio civile regionale.
2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all' articolo 3 e indicano:
a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;
b bis) gli operatori di progetto presenti nella sede di attuazione quali referenti dell’ente titolare del progetto per i giovani che svolgono il servizio civile nella medesima sede; (17)
c) il numero dei soggetti da impiegare nei limiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 19, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l’ammissione al servizio nonché, nel caso di attività rischiose, il possesso di ulteriori specifici requisiti di idoneità, da verificare a cura dell’ente titolare del progetto; (62)(18)
c bis) l’eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare, comunque non superiore al 50 per cento di quelli indicati nel progetto ammesso al finanziamento, che l’ente intende autonomamente finanziare e l’impegno ad anticipare alla Regione le somme necessarie per l’intera copertura delle relative spese prima dell’avvio dei giovani al servizio; (19)
d) le attività educative e formative di cui all' articolo 15 , comma 4;
e) l’impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2, e le modalità di impiego dei giovani ammessi; (20)
e bis) le sedi di attuazione del progetto tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione ed il numero di giovani per sede. (21)
3. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per la selezione dei progetti.
3 bis. Le istanze per la presentazione dei progetti sono accompagnate da apposita dichiarazione che attesti il mantenimento da parte dell’ente dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile regionale. (22)
4. Il regolamento di cui all' articolo 19 definisce:
a) le procedure per la presentazione dei progetti;
b) le procedure di valutazione e di approvazione dei progetti;
c) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti approvati;
c bis) i requisiti del responsabile del progetto ed i requisiti ed il numero degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto. (23)
5. I criteri per l’approvazione dei progetti sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 19. (24)
5 bis. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale sulla base delle risorse disponibili e finanziati sul bilancio regionale. (25)
5 ter. I progetti approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere autonomamente finanziati per il numero di giovani indicati nello stesso progetto dall’ente proponente secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 19. (26)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.