Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 20 bis
- Servizio civile regionale finanziato con fondi europei (59)
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale finanziato con fondi europei i giovani in possesso dei requisiti specifici previsti dai rispettivi programmi operativi regionali relativi al fondo comunitario finanziatore. (73)
2. I progetti di servizio civile sono presentati dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 a seguito di apposito bando emanato dal dirigente della competente struttura regionale (74)
a) fino a diciotto progetti e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di prima categoria;
b) fino a sette progetti e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di seconda categoria;
c) fino a tre progetti e richiedere complessivamente fino a venti giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di terza categoria.
4. I progetti che presentano i contenuti di cui all’articolo 7, comma 2, sono approvati, in base ai criteri di cui all’articolo 7, comma 5, con atto del dirigente della competente struttura regionale e sono finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale. (75)
4 bis. L'ammissione dei soggetti al servizio civile finanziato con fondi comunitari viene effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 8. (76)
8. I centri per l'impiego rilasciano il fascicolo elettronico del lavoratore (78)ai giovani di cui al comma 1 in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla presente legge ed al regolamento di cui all'articolo 19, fatta eccezione per le procedure di controllo e rendicontazione che osservano le disposizioni previste dai rispettivi fondi comunitari finanziatori. (78)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.