Menù di navigazione

Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006

Art. 20 bis
- Servizio civile regionale finanziato con fondi europei (59)

Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53, art. 2.

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale finanziato con fondi europei i giovani in possesso dei requisiti specifici previsti dai rispettivi programmi operativi regionali relativi al fondo comunitario finanziatore. (73)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

2. I progetti di servizio civile sono presentati dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 a seguito di apposito bando emanato dal dirigente della competente struttura regionale (74)

Parole soppresse con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

3. Gli enti iscritti all'albo, (74)

Parole soppresse con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

, possono presentare:
a) fino a diciotto progetti e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di prima categoria;
b) fino a sette progetti e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di seconda categoria;
c) fino a tre progetti e richiedere complessivamente fino a venti giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di terza categoria.
4. I progetti che presentano i contenuti di cui all’articolo 7, comma 2, sono approvati, in base ai criteri di cui all’articolo 7, comma 5, con atto del dirigente della competente struttura regionale e sono finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale. (75)

Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

4 bis. L'ammissione dei soggetti al servizio civile finanziato con fondi comunitari viene effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 8. (76)

Comma inserito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

8. I centri per l'impiego rilasciano il fascicolo elettronico del lavoratore (78)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

ai giovani di cui al comma 1 in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla presente legge ed al regolamento di cui all'articolo 19, fatta eccezione per le procedure di controllo e rendicontazione che osservano le disposizioni previste dai rispettivi fondi comunitari finanziatori. (78)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.