Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 19
- Regolamento di attuazione (2)
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento con il quale definisce, con riferimento al servizio civile regionale
a) le procedure per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale e e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo stesso; (49)
a bis) i criteri per l’individuazione delle categorie di cui all’articolo 5, comma 1 ter, ed il numero massimo di progetti e giovani che per ogni bando possono essere presentati con riferimento alle medesime categorie; (50)
a ter) i requisiti dei coordinatori dei progetti di servizio civile, del responsabile del progetto e degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto; (51)
b) le procedure per la presentazione, valutazione e approvazione dei progetti e dei documenti operativi ed il limite dei soggetti da impiegare (52);
b bis) i criteri per l’approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, comma 5, 7 bis, comma 5, e 7 ter, comma 6; (53)
c) le procedure di selezione e ammissione dei soggetti al servizio civile;
d) i contenuti e le modalità di realizzazione delle attività di preparazione, supporto e guida nei confronti dei soggetti ammessi ai progetti;
e) gli elementi essenziali del contratto regolante i rapporti tra gli enti di servizio civile regionale e i soggetti impiegati nei progetti o documenti operativi (54), nonché l'ammontare dell'assegno mensile per i soggetti stessi;
f) i casi di cessazione dal servizio civile e di sostituzione dei soggetti impiegati;
g) le modalità per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti e dei documenti operativi (55);
h) la composizione e la procedura per la nomina dei componenti della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente;
i) le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile;
l) la quota del fondo regionale di cui all' articolo 18 , da destinare alle spese generali ed alle iniziative formative ed informative;
m) le modalità di articolazione dell'orario di servizio.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.