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Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006

Art. 19
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento con il quale definisce, con riferimento al servizio civile regionale
a) le procedure per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale e e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo stesso; (49)

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

a bis) i criteri per l’individuazione delle categorie di cui all’articolo 5, comma 1 ter, ed il numero massimo di progetti e giovani che per ogni bando possono essere presentati con riferimento alle medesime categorie; (50)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

a ter) i requisiti dei coordinatori dei progetti di servizio civile, del responsabile del progetto e degli operatori di progetto presenti per ogni sede di attuazione del progetto; (51)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

b) le procedure per la presentazione, valutazione e approvazione dei progetti e dei documenti operativi ed il limite dei soggetti da impiegare (52)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

;
b bis) i criteri per l’approvazione dei progetti di servizio civile di cui agli articoli 7, comma 5, 7 bis, comma 5, e 7 ter, comma 6; (53)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

c) le procedure di selezione e ammissione dei soggetti al servizio civile;
d) i contenuti e le modalità di realizzazione delle attività di preparazione, supporto e guida nei confronti dei soggetti ammessi ai progetti;
e) gli elementi essenziali del contratto regolante i rapporti tra gli enti di servizio civile regionale e i soggetti impiegati nei progetti o documenti operativi (54)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

, nonché l'ammontare dell'assegno mensile per i soggetti stessi;
f) i casi di cessazione dal servizio civile e di sostituzione dei soggetti impiegati;
g) le modalità per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti e dei documenti operativi (55)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 16.

;
g bis) le procedure relative alle sanzioni di cui all’articolo 20 ter; (70)

Lettera inserita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 8.

h) la composizione e la procedura per la nomina dei componenti della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente;
i) le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile;
l) la quota del fondo regionale di cui all' articolo 18 , da destinare alle spese generali ed alle iniziative formative ed informative;
m) le modalità di articolazione dell'orario di servizio.

Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

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Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

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Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 4.

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Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.