Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 17
- Consulta regionale del servizio civile
1. E' istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge.
2 . La composizione e la procedura per la nomina della Consulta è definita dal regolamento di cui all’articolo 19, che garantisce:
a) la presenza di un numero di componenti non superiore a quindici;
b) la presenza alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale;
c) la rappresentanza dei seguenti enti o organismi:
1) organismi di rappresentanza dei giovani che svolgono servizio civile regionale;
2) enti e organizzazioni iscritti all’albo degli enti di servizio civile;
3) parti sociali rappresentative a livello regionale;
3. La Consulta dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. (69)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.