Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 15
- Attività di formazione e preparazione dei giovani
1. La Regione sostiene l'attività formativa nei confronti dei seguenti soggetti:
a) formatori dei soggetti ammessi al servizio civile regionale;
c) soggetti ammessi ai progetti di servizio civile regionale come previsto dal comma 4.
2. L'attività formativa di cui al comma 1 comporta il riconoscimento e la certificazione di competenze e crediti formativi qualora vengano adottate le modalità di erogazione e le procedure previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
3. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, può stipulare con gli atenei toscani apposite convenzioni, al fine di collegare l'attività formativa di cui al comma 1, ovvero l'intera attività di servizio civile regionale effettivamente prestata, al riconoscimento di crediti formativi, valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei.
4. Nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale, gli enti di servizio civile che attuano i progetti realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva e alla preparazione, supporto e guida riferita al settore di svolgimento del servizio stesso.
5. Le attività educative e formative di cui al comma 4, possono essere svolte anche con il sistema regionale di formazione a distanza.
6. Le attività educative e formative ed il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) .(68)
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.