Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 7 quater
- Servizio civile presso l’amministrazione regionale(29)
1. Il servizio civile può essere prestato presso l’amministrazione regionale nell’ambito di progetti predisposti dalle strutture regionali ed approvati dal dirigente della competente struttura regionale.
2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3, e contengono gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2. Ogni progetto può prevedere un numero di giovani nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c).
3. La selezione dei giovani al servizio civile regionale è effettuata dalla struttura regionale presso cui è svolto il servizio secondo le modalità di cui all’articolo 8.
4. Per ogni anno solare il numero di giovani che può prestare il servizio civile presso l’amministrazione regionale non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo di giovani avviati al servizio civile regionale nell’anno solare precedente e, comunque, non superiore al numero di giovani che per ogni bando può essere richiesto dagli enti appartenenti alla categoria che può presentare il maggior numero di progetti.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.