Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006
Art. 20 bis
- Servizio civile regionale finanziato con fondi europei (59)
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale finanziato con fondi europei i giovani in possesso dei requisiti specifici previsti dal programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON Garanzia Giovani) o dal programma operativo regionale del fondo sociale europeo (POR FSE).
2. I progetti di servizio civile sono presentati dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 5 a seguito di apposito bando emanato dal dirigente della competente struttura regionale articolato in una o più scadenze per la presentazione dei progetti.
3. Gli enti iscritti all'albo, con riferimento a ciascuna scadenza prevista nel bando di cui al comma 2, possono presentare:
a) fino a diciotto progetti e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di prima categoria;
b) fino a sette progetti e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di seconda categoria;
c) fino a tre progetti e richiedere complessivamente fino a venti giovani per lo svolgimento del servizio nel caso di enti di terza categoria.
4. I progetti che presentano i contenuti di cui all'articolo 7 comma 2 sono approvati ed ammessi al finanziamento secondo l'ordine di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo modalità operative previste con apposita delibera di Giunta regionale. I progetti di servizio civile regionale già presentati a seguito di bandi regionali ed approvati ma non ammessi al finanziamento possono essere ripresentati e sono considerati idonei a condizione che le caratteristiche dei progetti ed i requisiti per i giovani siano compatibili con quanto previsto dal PON Garanzia Giovani o dal POR FSE.
5. L'elenco dei progetti con indicazione di quelli approvati e finanziati è approvato con decreto del dirigente del competente ufficio regionale entro quarantacinque giorni da ogni scadenza prevista dal bando, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e trasmesso ai centri per l'impiego della Toscana.
6. I centri per l'impiego, previa verifica dei requisiti, provvedono ad indirizzare i giovani agli enti titolari dei progetti di cui al comma 5, operando per favorire il più proficuo incontro fra domanda e offerta. Gli enti procedono alla verifica di idoneità dei giovani previo colloquio e valutazione del curriculum vitae fino alla copertura del numero di giovani previsto dal progetto.
7. Gli enti trasmettono al competente ufficio della Regione ed ai centri per l'impiego l'elenco dei giovani da avviare al servizio con riferimento ad ogni singolo progetto, unitamente ai documenti che danno conto delle procedure seguite per la valutazione di idoneità dei giovani. Il dirigente della competente struttura regionale, sulla base della documentazione ricevuta, prende atto delle procedure seguite ed avvia i giovani al servizio.
8. I centri per l'impiego rilasciano il libretto formativo del cittadino ai giovani di cui al comma 1 in possesso dell'attestato di effettuazione del servizio civile regionale.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla presente legge ed al regolamento di cui all'articolo 19, fatta eccezione per le procedure di controllo e rendicontazione che osservano le disposizioni previste per l'attuazione del PON Garanzia Giovani o del POR FSE.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.