Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006
Art. 8
- Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate
1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima;
b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione;
c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.
2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.
3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata
, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, dal dirigente della struttura regionale competente previa acquisizione di una relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato (77) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 5.
e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'
articolo 2 , comma 1, lettera e).
4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata,
nell’ambito dell’AUA di cui al d.p.r. 59/2013,
(118) Parole inserite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 8.
dal dirigente della struttura regionale competente (77) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 5.
, previo parere dell' ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'
articolo 2 , comma 1, lettera e).
5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'
articolo 13 , prima dell'immissione del corpo recettore finale.
6. Il dirigente della struttura regionale competente, acquisito l’assenso del comune e sentito il parere dell' ARPAT (77) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 5.
, autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'
articolo 2 , comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all'
articolo 13 , nella condotta bianca delle fognature separate.
8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:
a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all'
articolo 13 , ai sensi dell'
articolo 2 , comma 1, lettera e);
9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell'
articolo 9 .