Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
b) acque di lavaggio: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti. Tali acque sono da assimilare ad acque reflue industriali oppure ad acque reflue domestiche, se rispondenti alle caratteristiche di assimilazione previste dal regolamento di cui all'
articolo 13 ;
c) acque di restituzione: ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo (103) Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.
fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, le acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché le acque derivanti da sondaggi e perforazioni, diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate e che siano prelevate a seguito di: 1) concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), oppure:
2 bis) concessione o altro titolo abilitativo in materia di demanio marittimo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo di acque di mare o, in caso di impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
(105) Comma aggiunto con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.
d) acque meteoriche dilavanti (AMD): acque derivanti da precipitazioni atmosferiche
e non riconducibili alle acque reflue industriali; (106) Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.
si dividono in acque meteoriche dilavanti non contaminate e acque meteoriche dilavanti contaminate, che includono anche le acque meteoriche di prima pioggia salvo quelle individuate dall'
articolo 8 , comma 8;
e) acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal regolamento di cui all'
articolo 13 ;
f) acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC): acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; sono AM DNC anche le acque individuate ai sensi dell'
articolo 8 , comma 8;
g) acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
h) acque per utilizzazione agronomica: gli effluenti di allevamento, le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, ovvero le acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all' applicazione al terreno di cui all' articolo 74, comma 1, lettera o) del decreto legislativo;
i) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
i bis) acque reflue assimilate a domestiche: acque reflue di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo, nonché quelle di cui alla lettera e) del medesimo articolo, come definite dal regolamento di cui all’articolo 13;
(107) Lettera inserita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.
i ter) acque reflue provenienti da impianti di scambio termico: acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore a circuito aperto, la cui alterazione rispetto alla risorsa idrica originaria sia solo quella della temperatura; (107) Lettera inserita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.
j) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche,
dalle acque reflue assimilate a domestiche (103) Parole aggiunte con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.
e dalle acque meteoriche di dilavamento;
k) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
l) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento
(12) Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 2.
delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
m) agglomerato a forte fluttuazione: agglomerato il cui carico inquinante stagionale, calcolato in abitanti equivalenti, sia superiore di almeno il 30 per cento rispetto al carico derivante dalla popolazione residente;
p) corpo idrico superficiale interno: ogni componente naturale ed artificiale nel sistema idrografico che contiene e convoglia acque meteoriche o di sorgente rappresentato nella cartografia della Regione Toscana come definito nel regolamento di cui all'
articolo 13 ;
q) fognatura mista: la rete fognaria appositamente progettata e realizzata per la canalizzazione in un'unica condotta degli scarichi di acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento; tale sistema è dotato di idonei dispositivi per lo sfioro delle acque di piena (scaricatori di piena successivamente definiti) ed è realizzato per convogliare le acque di tempo asciutto ed, in quantità stabilita, le acque di pioggia verso il recapito finale;
r) fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane, industriali;
s) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, detta condotta bianca, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia, detta condotta nera;
t) impianto di depurazione: complesso di opere e impianti atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque ad esso addotte, mediante processi fisico-meccanici e biologici e chimici;
u) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale o produttivo o ad entrambi gli usi, da cui possono derivare acque reflue domestiche, acque reflue assimilate a domestiche, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue prodotte da scambio termico;
(109) Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.
v) scaricatori di piena:
1) i dispositivi a servizio di fognature di tipo misto, atti a scaricare verso un ricettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto della fognatura, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle sue parti costitutive;
2) i collegamenti detti by-pass degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari;
w) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
x) terminali di scarico della fognatura bianca: i manufatti terminali delle condotte di collettamento delle acque meteoriche nei sistemi fognari di tipo separato recapitanti direttamente nel ricettore finale;
x bis) scarichi da piccoli agglomerati: gli scarichi di acque reflue urbane con meno di duemila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione, e con meno di diecimila abitanti equivalenti, se recapitanti in acque marine; (14) Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 2.
x quater) piano di gestione: il piano di gestione del distretto idrografico, di cui all’articolo 13, comma 1, della direttiva 23 ottobre 2000 n. 2000/60/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) ed all’articolo 117 del decreto legislativo. (14) Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 2.
1 bis. Sono escluse dalle acque di restituzione di cui al comma 1, lettera c):
a) le acque derivanti da sondaggi o perforazioni eseguite a scopi geotermici o minerari, salvo quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 2;
b) le acque scaricate dagli stabilimenti autorizzati alla coltivazione del giacimento minerario;