Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006
Art. 13
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare con regolamento:
b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo;
c) i trattamenti appropriati di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità all'allegato 5 della parte III del decreto stesso;
c bis) l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore, definendo in particolare:
1) le modalità tecnico operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;
2) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche e le prescrizioni finalizzate al rispetto delle risorse naturali interessate;
3) le profondità di perforazione e di installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione da parte della Regione;
4) le modalità di vigilanza e monitoraggio da parte dell’autorità competente sulle installazioni realizzate;
d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i trecentosessantacinque giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica;
e) le procedure e modalità per l'uso delle acque per l'utilizzazione agronomica sulla base dei criteri di cui all'
articolo 12 ;
f ter) la tipologia delle attività, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che comportano oggettivo rischio di trascinamento nelle acque meteoriche dilavanti di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali; (27) Lettera inserita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 11.
g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui agli articoli 11, comma 2, 11 bis, comma 2, 11 ter, comma 2 e 11 quater, comma 2; (28) Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 11.
(122) Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 11.
h) criteri per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 105, comma 5, del decreto legislativo;
i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche di cui all'
articolo 15 , comma 4;
l) criteri tecnici per l' identificazione dei corpi idrici superficiali interni di cui all'
articolo 2 , comma 1, lettera p);
m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 , in materia di controllo e monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi, anche attraverso appositi registri informatici;
n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'
articolo 10 , comma 8;
o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di classe A1, A2, B1 di cui all'
articolo 10 , comma 2.