Capo III
- Disposizioni relative alle pubbliche fognature, agli allacciamenti, agli scaricatori di piena e ai terminali di scarico delle fognature bianche
Art. 14
- Obbligo di allacciamento
1. Per gli insediamenti
e stabilimenti (31) Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 13.
già esistenti che diano luogo a scarichi di acque reflue il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti dal regolamento di fognatura e depurazione in vigore, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo.
a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;
c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
3. In caso di mancata osservanza, il comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, dispone l'allaccio con propria ordinanza.
Art. 15
1. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche viene effettuata, per ogni singola bocca di scarico, in relazione alle caratteristiche della porzione di rete servita, ed esclusivamente sulla base della tipologia delle utenze autorizzate ed allacciate e delle aree servite.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, i dispositivi di collettamento e recapito delle acque meteoriche dei sistemi fognari sono classificabili nelle seguenti categorie:
a) classe A1: terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate;
b) classe A2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti in fognatura esclusivamente acque reflue domestiche o assimilate;
c) classe B1: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo non sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle
3A e 5 dell'allegato 5 (32) Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 14.
alla parte III del decreto legislativo;
d) classe B2: scaricatori di piena a servizio di agglomerati, o parti di agglomerato, costituiti da insediamenti e/o stabilimenti scaricanti acque reflue urbane od industriali nel cui ciclo produttivo sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle
3A e 5 dell'allegato 5 (32) Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 14.
alla parte III del decreto legislativo.
4. La comunicazione di cui al comma 3, contiene le informazioni necessarie per identificare e caratterizzare gli scaricatori di piena e i terminali di scarico delle fognature bianche, ai sensi delle prescrizioni e della scheda tecnica contenute nel regolamento di cui all'
articolo 13 . Art. 16
- Caratteristiche degli scaricatori di piena
1. Gli scaricatori di piena, in considerazione delle caratteristiche del corpo ricettore e degli usi a cui è destinato, sono dimensionati in relazione alla funzionalità idraulica complessiva della rete fognaria e del depuratore, al fine di adeguare il sistema con accorgimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui al piano di tutela delle acque.
2. Gli scaricatori di piena di nuova realizzazione di classe A2 e B1 garantiscono di norma valori di diluizione di almeno tre volte la portata media nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori prossimali o distali.
3. Gli scaricatori di piena di classe B2 di nuova realizzazione garantiscono valori di diluizione di almeno cinque volte la portata media nera in tempo secco calcolato nelle ventiquattro ore, e comunque valori di diluizione utili al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela per i corpi idrici recettori prossimali o distali tenuto conto anche del livello delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, veicolate dalla rete fognaria in condizioni di tempo secco.
4. Al fine di proteggere la funzionalità degli impianti di depurazione a servizio di fognature miste i gestori adottano gli accorgimenti impiantistici o gestionali tali da garantire la corretta gestione degli afflussi di acque meteoriche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4 bis. Sulle condotte nere delle fognature separate, nelle quali sia accertata la presenta di acque parassite superiori a due volte la portata nera, i gestori del servizio idrico integrato adottano gli accorgimenti impiantistici, strutturali o gestionali, ivi compresi gli scaricatori di piena, necessari a proteggere l’integrità della rete ed il corretto funzionamento del processo depurativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. (33) Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 15.