Legge regionale 3 aprile 2006, n. 13
Trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo. (2)
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 12 aprile 2006
Art. 1
Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo (3) (7)
1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). (4)
2. Il regolamento regionale individua per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1:
a) i tipi di dati che i soggetti indicati possono trattare;
b) i tipi di operazioni eseguibili su tali dati;
b ter) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. (5)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.